Consorzio Parco
Lombardo della Valle del Ticino |
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Il Parco, attraverso
la concessione in uso del marchio "Parco Ticino - Produzione
Controllata", garantisce al consumatore il controllo sull'uso del
suolo e l'impiego di tecniche agricole a minor impatto al fine di
assicurare la tutela paesaggistica e ambientale dell'area di
provenienza del singolo prodotto. |
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Se volete sapere nel
dettaglio quali disciplinari deve sottoscrivere un'azienda che ottiene
il marchio, scaricate i seguenti file: |
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I suini destinati direttamente all'alimentazione umana
o i cui prodotti di trasformazione sono destinati all'alimentazione
umana devono essere allevati conformemente alle norme enunciate nel
presente disciplinare. |
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Disciplinare
per l'allevamento di suini: |
Gli animali devono provenire da aziende che osservino le
norme di produzione contenute in questo disciplinare. In
deroga a quanto precede possono essere introdotti negli
allevamenti animali ottenuti con metodi convenzionali alle
seguenti condizioni: |
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suinetti con meno di 10 settimane;
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animali di sesso femminile che non abbiano ancora raggiunto
lo stadio adulto;
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suini maschi riproduttori.
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Gli animali devono permanere in azienda per almeno 150
giorni, prima di essere destinati alla macellazione. Per tutti
gli acquisti di animali presso allevamenti convenzionali, si
presterà particolare attenzione alle norme sanitarie. In ogni
caso deve sempre essere chiara la provenienza dei singoli
animali. |
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L'alimentazione sarà finalizzata ad una produzione
di qualità piuttosto che alla massima crescita o resa, pur
nell'attenta considerazione del fabbisogno nutrizionale degli
animali nei vari stadi fisiologici. L'alimentazione degli
animali deve essere costituita da prodotti vegetali ottenuti
prevalentemente in azienda secondo quanto dettato dai
disciplinari di produzione relativi alle singole colture.
Qualora l'allevatore non sia in grado di produrre l'intero
fabbisogno alimentare è consentito l'acquisto all'esterno di
mangimi o alimenti convenzionali per una quota pari al 40%
della razione giornaliera.La percentuale è calcolata sul peso secco degli
alimenti. I mangimi semplici e composti devono essere conformi alle
norme vigenti. E' autorizzata l'aggiunta di vitamine, oligoelementi e
sostanze minerali allo scopo di soddisfare il fabbisogno
nutrizionale degli animali. E' vietata l'utilizzazione di
prodotti di origine animale, fatta eccezione per il latte e i
sottoprodotti dell’industria casearia. |
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E' vietata la somministrazione di qualsiasi sostanza di
sintesi destinata a stimolare la crescita o la produzione.
Per ridurre il potere inquinante delle deiezioni
animali è necessario massimizzare il quantitativo di sostanze
assimilate dall’organismo (nel suino mediamente il 25%), limitando
quindi il rilascio nell’ambiente attraverso escrezioni di vario tipo.
E' necessario porre particolare attenzione al bilanciamento della
dieta soprattutto per ciò che riguarda gli apporti azotati (proteine e
aminoacidi essenziali non sintetizzabili dall’organismo animale).
La razione
normalmente praticata in azienda deve essere trasmessa al Parco,
avendo cura di segnalare con precisione le percentuali di
composizione. Per i prodotti esterni all'azienda dovranno essere
allegati i certificati di prodotto. |
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Il trattamento e
lo smaltimento delle deiezioni dovrà avvenire conformemente a
quanto prescritto dalla Legge regionale 37/93 e successivi Regolamenti
attuativi. Il Produttore è tenuto ad esibire il Piano di Utilizzazione
Agronomica e a fornire un elenco dei terreni utilizzati per lo
smaltimento; nella mora di applicazione della norma il produttore è
comunque tenuto a presentare un piano di utilizzazione agronomica.
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In campo sanitario, la prevenzione delle malattie è
l'obiettivo prioritario. Una conduzione oculata dell'allevamento
consente di limitare i problemi sanitari: scelta di razze confacenti
alle condizioni locali, alimentazione sana ed equilibrata,
stabulazione adatta alla morfologia e alle esigenze degli animali,
ricorso alle difese naturali degli animali, il tutto finalizzato al
benessere animale. Gli animali feriti o malati devono essere curati
immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.
L'allevatore provvede alla regolare sorveglianza della mandria onde
rilevare eventuali anomalie. E’ vietato l'impiego di sostanze
destinate a stimolare la crescita.
I trattamenti
allopatici devono essere praticati sotto la responsabilità di un
veterinario, con esplicita indicazione della natura del medicamento,
della durata della cura, dell'eventuale periodo di attesa raccomandato
prima della macellazione. Questi dati devono essere iscritti nei
registri zootecnici e dichiarati all'organismo di controllo. Gli
animali sottoposti a trattamento devono essere inequivocabilmente
identificabili. La castrazione dei suini di sesso maschile con età
superiore a quattro settimane deve essere effettuata da un veterinario
e previa anestesia. Il taglio della coda e dei denti può essere
effettuato in tutti gli allevamenti nei quali si constatino lesioni
alle mammelle, alle orecchie o alle code.
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I locali di
stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni
suino:
Ogni ricovero deve
disporre di appropriata illuminazione, temperatura, aerazione con
particolare attenzione ad evitare la concentrazione dei gas o
l’intensità dei rumori, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Qualora i suini
vengano tenuti in gruppo, occorre prendere adeguate misure atte ad
evitare aggressioni che siano al di fuori dei normali comportamenti,
provvedendo all’isolamento dei soggetti particolarmente aggressivi.
Tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali e della densità
degli animali, tutti i suini devono poter disporre di paglia o altro
materiale idoneo.
Ogni animale deve
avere libertà di movimento; nello specifico:
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almeno 1.1 m2
per animali oltre 100 kg;
-
0.55 m2
per animali compresi tra 10 e 100 kg;
-
0.15 m2
per suinetti sotto i 10 kg.
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L’insieme delle operazioni che precedono più direttamente
la macellazione può costituire una notevole causa di stress per
l’animale, con ripercussioni negative anche sulla qualità della carne.
Nell’obiettivo di rispettare in pieno il benessere dell’animale si
deve:
-
utilizzare per il
trasporto solamente mezzi autorizzati avendo riguardo al numero di
capi trasportati;
-
evitare il
rimescolamento dei soggetti provenienti da stalle differenti, negli
automezzi adibiti al trasporto, nella zona destinata all’attesa
della macellazione o nella stalla di sosta;
-
evitare la
sovralimentazione nel giorno che precede l’abbattimento;
-
non adottare
nessun tipo di pratica violenta o poco rispettosa dell’animale,
durante il carico o il trasporto.
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Tutte le operazioni riguardanti la macellazione devono
essere eseguite nel rispetto della legge n° 286 del 1994 o sue
successive modificazioni. La macellazione di animali destinati ad
avere il marchio del Parco Ticino deve comunque avvenire separatamente
dalla macellazione di altri animali, garantendo la rintracciabilità. |
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Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, il
produttore è ritenuto responsabile del rispetto di tutti i
parametri previsti, anche per quanto riguarda eventuali operazioni
affidate a terzi sia in ambito aziendale, sia all'esterno
dell'azienda. Il produttore stesso si impegna quindi al controllo
complessivo della produzione anche mettendo a disposizione del Parco
le analisi di ogni ordine e grado effettuate sugli animali o sui
prodotti impiegati in allevamento. Ogni anomalia di carattere
sanitario o di diversa natura, anche derivante da cause indipendenti
dal processo aziendale, dovrà essere immediatamente segnalata al Parco
da parte del produttore. |
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Oltre a quanto previsto dal regolamento applicativo d'uso e
dal disciplinare aziendale, il Parco si riserva la facoltà di
effettuare altri controlli specifici connessi all'allevamento
suino. Tutti i controlli potranno essere effettuati da un soggetto
terzo. |